clelia posted on ottobre 19, 2023 11:04
La riforma della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi diamministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure finalizzate alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
In particolare, l’art. 2086 comma 2° (rubricato “Gestione dell’impresa"), in vigore già dal 16.07.2022, pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva tre obblighi;
1. Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alledimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
2. Il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per ilsuperamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
3. L’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.
Il contenuto del secondo comma dell’art. 2086 rappresenta un forte richiamo al “dovere” di buona gestione, in modo da prevenire il rischio di insorgenza della crisi di impresa. Si tratta di un “obbligo giuridico” la cui mancata osservanza espone gli amministratori, in caso di criticità, a responsabilità “personale”.
Il legislatore non fornisce una indicazione di quale sia l’assetto adeguato per una impresa, sulla base della natura e dimensioni. Tuttavia, l’obiettivo imposto dall’art. 2086, 2° comma, può essere raggiunto attraverso l’adozione distrumenti a supporto del controllo di gestione, tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- La predisposizione di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
- La predisposizione di una adeguata pianificazione finanziaria con previsione degli incassi e dei pagamenti dei 12 mesi successivi;
- La stesura di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova, soprattutto con riferimento agliindici del bilancio consuntivo e previsionale, quantitativi e qualitativi;
- Monitoraggio del superamento delle soglie relative ai mancati pagamenti, in particolare verso i cosiddetti creditori istituzionali.
Per garantire la rilevazione “tempestiva” degli indizi di crisi, diventa imprescindibile effettuare un monitoraggio costante dell’andamento economico gestionale. A tal fine diventa importante redigere delle situazioni di verifica infra-annuali. Per garantire la “tempestiva” richiesta dall’art. 2086 le situazioni di verifica andrebbero redatte trimestralmente.
Inoltre, la riforma della Crisi d’impresa ha esteso alle Srl le disposizioni già previste per le Spa relative al Presidentedel CDA e agli amministratori delegati (l’art. 2475 del c.c. specifica infatti, al comma 6, che si rendono applicabili alle Srl, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 2381 specifico per le Spa). Pertanto, è opportuno che gli esiti delle attività svolte vengano anche formalizzati, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 2381 c.c..
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